Il D.P.R. 151/2011 ha rivoluzionato le procedure di prevenzione incendi per aziende, condomìni residenziali, autorimesse e centrali termiche.
Non ha cambiato le regole tecniche (gli impianti e gli edifici devono comunque rispettare le norme antincendio), ma ha cambiato in modo profondo il modo in cui si gestiscono le pratiche:
Il vecchio C.P.I. – Certificato di Prevenzione Incendi viene sostituito dalla
SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Viene fissato un termine chiaro per la regolarizzazione dei fabbricati esistenti non ancora in possesso del C.P.I.
Vengono introdotte tre categorie di rischio (basso, medio, alto) con procedure differenti.
Per Alde Group questo non è solo un adempimento: è uno snodo fondamentale del Registro Anagrafe Sicurezza (RAS) e di qualsiasi percorso di riqualificazione, sicurezza e valorizzazione immobiliare.
Chi è obbligato: non solo grandi aziende
Il D.P.R. 151/2011 riguarda molte realtà che spesso non si percepiscono “a rischio incendio”, ad esempio:
Condomìni con centrale termica superiore a 116 kW
Autorimesse condominiali oltre i 300 mq (box + corselli compresi)
Edifici residenziali alti più di 24 m di altezza antincendio
In pratica: molti condomìni “normali” rientrano nell’obbligo di SCIA antincendio senza che amministratori e proprietari ne siano pienamente consapevoli.
Dal C.P.I. alla SCIA: cosa significa in concreto
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011:
Gli edifici già in possesso di Parere di Conformità antincendio, ma senza C.P.I. alla data del 7 ottobre 2011, devono:
completare le opere previste dal progetto approvato;
presentare SCIA antincendio ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
Gli edifici già in possesso di C.P.I. in corso di validità devono, alla scadenza:
presentare richiesta di rinnovo della conformità antincendio tramite SCIA ai sensi dell’art. 5.
Tradotto:
non basta “avere un vecchio certificato in un cassetto”, serve mantenere nel tempo la conformità e gestire i rinnovi in modo corretto.
Le tre categorie di rischio: basso, medio, alto
Il D.P.R. 151/2011 classifica le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco in tre categorie, in base al livello di rischio e alla complessità.
1. Rischio Basso
Rientrano nel rischio basso, ad esempio:
Centrali termiche con potenza tra 116 e 350 kW
Autorimesse con superficie complessiva coperta tra 300 e 1.000 mq
Edifici residenziali con altezza antincendio tra 24 e 32 m
Per queste attività la procedura prevede:
Progetto di adeguamento antincendio redatto e firmato da professionista abilitato
Esecuzione delle opere secondo il progetto
Raccolta di tutte le certificazioni e documentazioni di conformità
Presentazione della SCIA antincendio con allegati progetto e certificazioni
I sopralluoghi dei Vigili del Fuoco sono a campione.
Il timbro del protocollo SCIA vale come autorizzazione all’esercizio (silenzio-assenso).
2. Rischio Medio
Rientrano nel rischio medio, ad esempio:
Centrali termiche tra 350 e 700 kW
Autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq
Edifici residenziali con altezza antincendio tra 32 e 54 m
La procedura è più strutturata:
Presentazione del progetto per valutazione ai fini antincendio (art. 3 D.P.R. 151/2011 – ex Parere di Conformità)
Adeguamento dell’edificio alle prescrizioni del progetto approvato
Raccolta delle certificazioni e dichiarazioni di conformità
SCIA antincendio completa di progetto e documentazione
Anche qui i sopralluoghi sono a campione e vale il criterio del silenzio-assenso dopo la presentazione della SCIA.
3. Rischio Alto
Rientrano nel rischio alto, ad esempio:
- Centrali termiche > 700 kW
- Autorimesse > 3.000 mq
- Edifici residenziali con altezza antincendio > 54 m
La procedura è simile al rischio medio, ma con una differenza chiave:
Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco è sempre obbligatorio prima del rilascio dell’autorizzazione sostanziale.
Anche in questo caso è necessario:
- Progetto da sottoporre a valutazione ai fini antincendio
- Adeguamento dell’edificio
- Raccolta di tutta la documentazione
- Presentazione della SCIA antincendio completa
Rinnovo SCIA: ogni quanto va rifatta
La SCIA antincendio non è eterna. La validità varia per tipologia di attività:
Centrali termiche (attività 74 D.P.R. 151/2011):
➤ validità 5 anni
Autorimesse (attività 75 D.P.R. 151/2011):
➤ validità 5 anni
Edifici residenziali con altezza antincendio > 24 m (attività 77):
➤ validità 10 anni
I C.P.I. ancora in corso di validità mantengono la scadenza riportata sul certificato; alla scadenza, si entra nel nuovo regime di SCIA + rinnovi periodici.
Parametri chiave: cosa guardano oggi i Vigili del Fuoco
Due aspetti fondamentali cambiano la classificazione:
Autorimesse:
non si guarda più il numero di posti auto, ma la superficie complessiva coperta (box + corselli).
Edifici residenziali:
l’altezza non è più quella “in gronda”, ma l’altezza antincendio, cioè:
altezza dell’ultimo piano abitabile, maggiorata di 1 metro, misurata dalla zona carrabile più bassa a cielo aperto.
Questi parametri incidono direttamente:
sulla categoria di rischio;
sulle procedure da seguire;
sulla frequenza dei rinnovi.
Il ruolo di Alde Group: dalla teoria ai documenti in regola
Qui entra in gioco il valore di Alde.
Per amministratori di condominio, gestori immobiliari, proprietari e imprese, Alde Group può:
1. Mappare la situazione reale
Verifica di centrali termiche, autorimesse, altezze antincendio
Analisi della documentazione esistente (vecchi C.P.I., pareri di conformità, certificazioni impianti)
Integrazione nel Registro Anagrafe Sicurezza e nei piani di riqualificazione già in corso o in progetto
2. Definire la strategia di adeguamento
Individuazione delle opere minime necessarie per la conformità
Coordinamento con tecnici e imprese per ridurre i costi e sfruttare, dove possibile, interventi congiunti (es. riqualificazione energetica + sicurezza + accessibilità)
3. Gestire l’intero iter SCIA
Coordinamento con professionisti abilitati per:
progettazione antincendio;
redazione della SCIA;
raccolta certificazioni
Rapporti operativi con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente
Pianificazione dei rinnovi in anticipo, per evitare scadenze dimenticate e irregolarità latenti
4. Collegare la SCIA alla valorizzazione dell’immobile
Per Alde, la prevenzione incendi non è un “costo a fondo perduto”, ma un pezzo della valorizzazione immobiliare:
Migliore posizione nei confronti di assicurazioni e perizie
Riduzione del rischio di contenziosi
Maggiore attrattività per investitori, acquirenti, fondi e banche
Allineamento con progetti più ampi: riqualificazione, efficientamento energetico, accessibilità, Conto Termico 3.0, CER, certificazione “Condominio Sette Stelle”
Perché non puoi permetterti di ignorarlo
Ignorare la SCIA antincendio o rimandare significa:
- Esporsi a sanzioni amministrative
- Rischiare la non operatività di autorimesse o centrali termiche in caso di controlli
- Aumentare la responsabilità di:
- amministratori di condominio
- legali rappresentanti
- proprietari
- Compromettere la copertura assicurativa in caso di incendio o danno a terzi
In sintesi: è un rischio asimmetrico.
Il costo per mettersi in regola è limitato e programmabile; il costo di non esserlo può essere devastante.
Cosa puoi fare subito con Alde
Se gestisci condomini, immobili complessi, autorimesse o centrali termiche, il passo concreto è semplice:
Verifica se il tuo fabbricato rientra tra le attività soggette a SCIA
(centrale termica >116 kW, autorimessa >300 mq, altezza antincendio >24 m, ecc.)
Controlla se la documentazione è aggiornata:
C.P.I. in corso di validità o scaduto
Eventuale SCIA già presentata
Certificazioni impiantistiche
Prenota una consulenza con Alde Group
per una diagnosi completa e un piano operativo di adeguamento e rinnovo.
Hai dubbi sulla situazione SCIA del tuo condominio o della tua autorimessa?
Alde Group può verificare documenti, impianti e scadenze e costruire con te un piano di adeguamento integrato con sicurezza, accessibilità ed efficientamento energetico.
Prenota una Consulenza Gratuita con Alde Group e metti la prevenzione incendi dalla tua parte, non contro di te.

